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(23-07-2010) - CRONACHE, POTENZA città -

POTENZA – non c’è «mafiosità»

questa è la motivazione con la quale il Tribunale del Riesame di Potenza, presieduto dal giudice Lucia Gusummaria, e composto

Inammissibile perché generico. Questa è la motivazione con la quale il Tribunale del Riesame di Potenza, presieduto dal giudice Lucia Gusummaria, e composto da Marco Del Vecchio e Ivana Salvatore, ha rigettato l’appello presentato dal pm della Dda potentina, Francesco Basentini, per il riconoscimento della mafiosità dell’associazione a delinquere contestata a Giuseppe Postiglione, ex patron del Potenza Spot Club, Aldo Fanizzi, Michele e Alessandro Scavone, Pasquale Giuzio, Luigi Scaglione, consigliere regionale dei Popolari Uniti e ad Antonio Cossidente, boss dei basilischi attualmente detenuto a Nuoro. La sentenza, che dichiarava «inammissibile » l’appello, è stata emessa dal Tribunale del Riesame lo scorso 9 luglio. Ma le motivazioni sono state depositate ieri mattina. Nel corso delle discussioni le difese degli indagati avevano sollevato diverse «eccezioni di inammissibilità». In particolare, il legale di Michele Scavone e Pasquale Giuzio, l’avvocato Gaetano Basile, aveva sostenuto che l’appello fosse inammissibile perché privo di interesse: il pubblico ministero non avrebbe avuto alcun interesse concreto ad appellare, perché aveva ottenuto già la custodia cautelare in carcere per gli indagati, ossia il massimo che si potesse ottenere; quindi, secondo Basile, l’appello avrebbe portato solo ad una riqualificazione giuridica dei fatti che però non avrebbe avuto alcun effetto. Ma il Tribunale del Riesame ha ritenuto questa eccezione infondata. Mentre ha accolto l’eccezione sollevata dal difensore di Alessandro Scavone, l’avvocato Pasquale Bartolo del foro di Roma, il quale aveva fatto rilevare la genericità dei motivi dell’appello presentato dal pm antimafia. «Al riguardo l’appello- scrivono i giudici del Riesame – non evidenzia specifici elementi fattuali diversi da quelli considerati dal gip, né offre la specifica e pur necessaria indicazione degli elementi investigativi fondanti le cesure mosse, limitandosi ad un generico richiamo di episodi e conversazioni telefoniche senza specifica ed analitica indicazione delle stesse».

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