I mezzi del Gruppo Editoriale Lucano

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

(22-10-2009) - CRONACHE, POTENZA città

POTENZA – applicazione norme tecniche di Attuazione Regolamento Urbanistico. Art. 60

VISTO
- l’art.60 delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico;

CONSIDERATO
- che occorre definire l’indice massimo di trasferimento dei diritti edificatori sul lotto minimo al fine di evitare su aree di modeste estensione cubature eccezionali;
- che le disposizioni contenute nell’art. 60 in merito ai cambi di destinazione d’uso ed alle nuove costruzioni (R1-R3), così come formulate, potrebbero creare qualche dubbio interpretativo;
- che per una corretta ed uniforme applicazione di dette disposizioni si ritiene indispensabile fornire chiarimenti in merito.

DELIBERAZIONE

1. Di dare il seguente indirizzo agli Uffici:
a) Per quanto riguarda l’uso residenziale R1 (abitazioni residenziali) è consentita la nuova costruzione generalizzata a tutti con indice fondiario 0.03 mc/mq qualora la superficie disponibile di un unico appezzamento interessato dalla edificazione consenta la realizzazione di Sul non inferiore a mq. 45. Solo al fine di realizzare abitazioni adeguate sia di tipo R1 che R3 (abitazioni agricole), l’asservimento dell’indice fondiario 0.03 mc/mq dei suoli di proprietà è consentito nell’ambito dell’intero territorio comunale, salvo verifica degli asservimenti in essere. Per adeguamento abitativo si adotti quello utilizzato per il dimensionamento del Regolamento Urbanistico e precisamente quello di 132 mc per abitante, considerando come minimo facoltativo il numero medio di componenti per famiglia nell’area agricola di 2.89 censito dall’ISTAT per il Comune di Potenza per una cubatura pari a mc. 382,00 e come massimo 5 componenti per una cubatura di mc. 660,00, oltre alle volumetrie per superfici di parcheggio e per superfici accessorie, in ogni caso non superiori alla superficie utile abitativa di cui sopra qualora siano seminterrate o interrate. Esclusivamente per i nuclei storicamente residenti nella zona agricola l’adeguamento può essere esteso ai componenti reali dello stesso.
b) È consentito inoltre l’indice fondiario di 0.07 mc/mq di superficie aziendale (per l’intera estensione dell’azienda anche se formata in lotti non contigui) per edifici e strutture funzionali all’attività agricola, comprese le superfici non residenziali (autorimesse o depositi pertinenziali alle Sul con destinazione d’uso R3). In tali casi va dimostrata la loro funzionalità all’attività agricola, comunque previo specifico controllo degli asservimenti già in essere sui suoli interessati.

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 267 del 2000.

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA
(dott. Roberto Speranza)

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>